
Dal 1 luglio 2023 nasce la figura del “Lavoratore Sportivo”
Secondo il decreto n. 36/2021 è un “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore, esercita attività sportiva remunerata.
Sono inoltre considerati sportivi i tesserati che, verso corrispettivo, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Nell’ambito dei DILETTANTI, il rapporto si presume nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando;
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico- sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L’ASD o SSD ha l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), tenuto dal Dipartimento dello Sport, i dati necessari all’individuazione del rapporto.
La comunicazione al RAS equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e il mancato adempimento comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego, tramite gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.
Fermo restando gli obblighi all’atto dell’instaurazione del rapporto per il tramite del RAS, non sono soggetti a comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo i pagamenti effettuati dal 1 luglio 2023 non potranno più essere considerati rimborsi forfettari o compensi sportivi esentati da adempimenti e trattamento fiscali , previdenziali e assicurativi agevolati.
Dal 01/07 tutti coloro che percepiranno un compenso saranno considerati “lavoratori sportivi”.
Esisterà la collaborazione volontaria per coloro che percepiranno eventualmente rimborsi spese non superiori a 150 euro mensili.
Con riguardo al trattamento contributivo dei lavoratori sportivi per i compensi annuali inferiori a € 5.000 vi sarà esonero contributivo; per compensi annuali superiori a € 5.000 vi sarà obbligo a carico delle ASD SSD del versamento contributi secondo le aliquote Inps della gestione separata, di cui 1/3 a carico del collaboratore. Fino al 2027 è prevista una riduzione del 50% dell’imponibile.
Sul piano fiscale per compensi annuali inferiori a € 15.000 è prevista esenzione Irpef.
L’obbligo di comunicazione al RAS in sede di prima applicazione può avvenire in una unica soluzione entro la fine del rapporto di lavoro e limitatamente ai periodo di paga da luglio a settembre 2023 gli adempimenti possono essere eseguiti entro ottobre 2023.
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL.
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