Lavoro ed Economia

Concessioni demaniali, spiagge libere e discrezionalità di un comune costiero

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Il Consiglio di stato si è recentemente espresso su una vicenda relativa ad una richiesta di un imprenditore turistico di ampliare l’area demaniale marittima già in concessione. Il Tar Lecce gli aveva già rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di diniego dell’Ente locale. Non veniva accolta neanche la domanda di risarcimento per il danno che gli sarebbe derivato.

Intanto per i giudici leccesi l’Amministrazione comunale esperisce valutazioni che rispondono a criteri di ampia discrezionalità, sindacabili solo se irragionevoli ed illogici, di modo che la scelta di concedere spazi di arenile va fatta considerando sempre il superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione. Ciò che è opportuno evidenziare, in quanto principio confermato dal Consiglio di Stato interessa l’ampia discrezionalità di un comune costiero in ragione del coinvolgimento di interessi pubblici collettivi fondamentali. 

Il lido del mare e le spiagge sono beni pubblici puri, in quanto non rivali, né escludibili, essendo accessibili a tutti e suscettibili di godimento congiunto simultaneo di più soggetti. L’uso ad opera di taluno non esclude il pari utilizzo contemporaneo ad opera di altri.

Una concessione demaniale, per la quale si chiede l’ampliamento, esclude o limita l’uso generale della collettività. Il Comune preposto all’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo (gestione!) deve necessariamente valutare le esigenze del pubblico uso (ad esempio coloro che con ombrelloni e sdraio frequentano la spiaggia libera) e che il concessionario versi un canone in funzione del vantaggio che gli deriva dall’utilizzo esclusivo di quel tratto di spiaggia, oltrechè in ragione di un compenso connesso al pregiudizio sofferto dalla collettività per la sottrazione, ovvero limitazione del libero uso del litorale. 

Una concessione demaniale è una limitazione dell’uso esclusivo di una parte di spiaggia, che è e rimane un bene pubblico, a favore di un soggetto privato che persegue su quella spiaggia, per mezzo di un’organizzazione privatistica, finalità pubblicistiche. Elemento imprescindibile di ogni concessione di beni pubblici in quanto scopo e ragione essenziale. Già l’art. 37 cod. nav. stabiliva che laddove vi siano più richieste di concessione, è rimessa al giudizio discrezionale, ora del comune costiero, la valutazione in ordine alla migliore rispondenza di un certo utilizzo anziché di un altro rispetto ad un più rilevante interesse pubblico. 

Un’amministrazione comunale deve “bilanciare” le esigenze connesse al vantaggio per la collettività in ragione delle finalità pubbliche, per le quali il bene è concesso in uso ad altri, e gli effetti legati allo svantaggio che deriverebbe per la stessa collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all’uso libero e generalizzato. Un uso appunto libero e generalizzato cui la spiaggia è naturalmente o potenzialmente destinata. 

Questa sentenza è importante perché stabilisce che un comune costiero è legittimato a ritenere il libero utilizzo della spiaggia maggiormente utile per la collettività rispetto all’affidamento in concessione. L’interesse pubblico legato ad un utilizzo libero di un tratto di arenile è preminente rispetto alle finalità economiche ed imprenditoriali e alle utilità pubbliche per la collettività derivanti da un atto concessorio. Non è censurabile l’azione pubblica di un ente locale che voglia/decida di mantenere un utilizzo degli arenili tale da soddisfare appieno l’interesse pubblico, prevedendo maggiori spiagge libere. 

Al di là dell’esistenza o meno di un piano delle coste approvato, rimanendo comunque applicabili le indicazioni del piano regionale che predilige prevalentemente e prioritariamente gli interessi della collettività a ridosso dei centri abitati, ogni comune costiero può effettuare delle scelte rimanendo vincolato al più proficuo utilizzo del demanio marittimo. Il futuro delle nostre spiagge, con gli inevitabili risvolti politici, costituiranno una sfida ed un banco di prova per chi amministrerà il nostro territorio, essendo ormai improcrastinabili gli obblighi ed i vincoli dell’Unione europea in tema di “concessioni demaniali”, per le quali non vi potranno più essere provvedimenti di proroga. Dal 1° gennaio 2024 tutto dovrà cambiare.

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Cristian Rovito

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