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Lavoro ed Economia

Tar e museo: l’amministrazione vince il primo tempo

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E’ arrivato ieri il comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Ugento, che commenta il primo pronunciamento del Tar di Lecce che si doveva pronunciare sulla lunga querelle tra il Comune di Ugento e il gestore del museo di Ugento.

Come sottolineato nel comunicato, il Tar accoglie le indicazioni fornite dall’avvocato Marco Lancieri, rinviando la decisione definitiva al prossimo 16 febbraio

Nello specifico l’amministrazione spiega tecnicamente come la situazione sia figlia di una illegittima pretesa da parte del concessionario del museo di Ugento, motivo per cui sarebbe legittima la revoca della concessione, passata poi alla seconda classificata Orione srl, come già spiegato nei precedenti articoli.

L’amministrazione comunale vince dunque il primo tempo, anche se non tutti i giochi sono fatti: il 16 febbraio il Tar potrebbe anche ribaltare la situazione, concedendo la sospensiva al gestore e congelando, di fatto, per altri lunghi mesi i beni del sistema museale di Ugento.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’AMMINISTRAZIONE

E’ legittima la revoca, disposta dal Comune di Ugento, dell’aggiudicazione della concessione per la gestione dei beni museali allo Studio di Consulenza Archeologica, ex concessionario uscente.
Con Ordinanza n. 716 del 20 dicembre scorso, il TAR di Lecce ha messo un importante punto sulla vicenda, respingendo il ricorso con cui l’ex concessionario aveva impugnato la revoca della propria aggiudicazione, dopo che si era rifiutato di stipulare il nuovo contratto se non si fosse preventivamente proceduto ad una sua rinegoziazione.
Ad avviso della società, il presunto ritardo del Comune nel provvedere alla stipula e l’esigenza di disporre un apposito piano di misure anti covid per la fruizione del sistema museale avrebbero stravolto a un punto tale l’originario piano economico finanzario da imporre un suo riequilibrio a favore dell’aggiudicatario prima della stipula.
La società in questione eccepiva, altresì, che la pretesa del Comune di imporre comunque la firma del contratto alle originarie condizioni, denotasse un comportamento scorretto e in mala fede dell’amministrazione.
Il Comune, difeso in giudizio dall’avv. Marco Lancieri, ha invece sostenuto che non vi fosse alcuno stravolgimento delle condizioni di gara, che anzi il ritardo aveva preservato gli interessi dell’aggiudicatario, dal momento che per lungo tempo i beni culturali sono rimasti chiusi al pubblico per i provvedimenti del Governo sull’emergenza sanitaria, e che nel frattempo, con la sola eccezione del Museo Colosso, tutti gli altri beni museali erano ormai fruibili.
In ogni caso, ove pure si fosse reso necessario il riequilibrio, ciò si sarebbe potuto fare solo in corso di contratto e non prima ancora che lo stesso fosse firmato dalla società.
In accoglimento delle tesi del Comune, Il TAR Lecce ha ritenuto, in particolare, che il meccanismo di revisione del piano economico-finanziario, per come previsto dall’art. 165, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, presuppone l’intervenuta costituzione del rapporto concessorio, sicché detta norma disciplina eventi che si verificano nel corso del predetto rapporto e non prima del suo inizio, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Inoltre, il TAR ha rilevato che la temporanea indisponibilità di alcuni degli immobili oggetto di concessione era già nota alla ricorrente al tempo in cui essa ha formulato la propria offerta e che quindi rispetto a tale momento l’attuale situazione è per giunta migliorativa, atteso che tutti i beni sono ora disponibili tranne il museo Colosso.
Il TAR ha quindi giudicato pienamente legittima la revoca dell’aggiudicazione, ritenendo immotivato il rifiuto alla stipula opposto dalla Società.
L’udienza conclusiva si terrà il 16 febbraio del prossimo anno.
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