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Ambiente e Territorio

Il fuoco che brucia. Questo è terrorismo ambientale.

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ALLARME INCENDI UGENTO, TERRORISMO AMBIENTALE_
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Riprendendo il titolo di un libro scritto alcuni anni fa dal prof. John R. McNeill, uno tra i più noti storici dell’ambiente, mi viene facile aggiungere il punto interrogativo per porre a tutti una domanda: “Qualcosa di nuovo sotto il sole?”. Credo che debba leggersi in senso interrogativo alla luce dei recenti e numerosi incendi che puntualmente si registrano nella nostra terra con l’approssimarsi dell’estate, ma che iniziano già a partire dalla fine della stagione primaverile. Queste enormi nubi di fumo, quasi sempre con evidenti sfumature nere, dovrebbero porre alla nostra attenzione l’enorme gravità e soprattutto i danni che apportano all’ambiente in cui viviamo ed alla nostra salute. Tali forme incendiarie che sotto il profilo giuridico sono identificabili come “smaltimenti in bianco di rifiuti”, e nel prosieguo spiegherò anche il perché, altro non sono che attività criminali poste in essere al fine di smaltire illegalmente rifiuti. Sono attività che nulla hanno a che vedere con le ordinarie pratiche agricole che tutti conosciamo. L’abbruciatura delle sterpaglie, delle stoppie od anche di semplici residui da potatura da effettuarsi per modesti o quanto meno accettabili quantitativi in regime controllato, rientra in quella tipologia di “prassi agricole” di antichissima tradizione dei contadini. Ricordo ancora le parole di mio nonno quando diceva: “la settimana prossima devo andare in campagna a bruciare le sterpaglie!”. 

I fumi che vediamo di giorno e sentiamo di notte provengono da incendi dolosi (fatti con coscienza e volontà!), premeditati, organizzati che talvolta vengono tacitati con mere giustificazioni soporifere e tranquillizzanti di autocombustioni, di turisti maleducati con qualche mozzicone di sigaretta maldestro, al massimo incendi colposi per incuria e disattenzione. Per molti è fantacriminologia. La realtà si palesa in tutta la sua drammaticità. Nel momento in cui si appicca un incendio in un’area di campagna con sterpaglie, vegetazione secca e soprattutto con gli ulivi seccati dalla xylella fastidiosa, lo scopo è soltanto quello di ripulire l’area e magari dopo averli accumulati per bene, bruciare illecitamente rifiuti di ogni genere. Si comprende come tali prassi nulla hanno a che vedere con l’addebbiatura, quella pratica rudimentale di fertilizzazione del terreno che consiste nell’incendio dei residui colturali o della vegetazione, spesso indicata con il termine di agricoltura taglia-e-brucia. Se l’abbruciamento di residui vegetali non rispetta i limiti e le condizioni dettate dalla legge ma ha il solo scopo di eliminare il rifiuto, si configura il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. Durante il periodo di potatura delle piante e nel periodo estivo molte persone preferiscono bruciare foglie e rami anziché gestirle come un rifiuto. Bruciare residui di potatura potrebbe configurare un’attività di eliminazione di scarti provenienti da attività agricole e agroindustriali. A tutti gli effetti, siamo di fronte ad uno smaltimento irregolare di “rifiuti speciali”. La combustione dei materiali vegetali è regolamentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne rende possibile la pratica solamente sotto determinate condizioni e quantità. L’art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, sancisce infatti che: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (lo ‘stero’ è l’unità di misura del volume apparente utilizzata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno, ndr.) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”

Orbene, il problema si pone nel momento in cui le nubi di fumo sono nere, segnale evidente che a bruciare non sono soltanto sterpaglie, erbacce o rifiuti vegetali ma altri materiali quali soprattutto plastiche, tubi in gomma, contenitori di fertilizzanti etc. con conseguente immissione nell’aria di diossina e di altri inquinanti pericolosi. Possibile che non riusciamo a rendercene conto e soprattutto a mettere in campo un adeguato e sistematico controllo del territorio? 

Alcune raccomandazioni sono quindi opportune. È sicuramente possibile preparare un barbecue in giardino durante il periodo estivo, sempre stando attenti alla molestia che i fumi prodotti potrebbero arrecare al vicinato. Fattispecie peraltro penalmente rilevate ai sensi dell’art. 674 del C.P.. Infine, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata sulla materia indicando quando bruciare i residui vegetali è da considerarsi un reato e non una normale pratica agricola. Sempre la Corte di Cassazione precisa e conferma che si contempla un’attività di gestione di rifiuti e non la realizzazione di una normale pratica agricola, se non vengono rispettati i limiti e le condizioni stabilite dal citato art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/06.

Le nostre campagne non sono “regni del fuoco” ma bellezze che dobbiamo recuperare, curare e valorizzare. Un tesoro inestimabile che dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi.

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