Ambiente e Territorio
Anche chi abbandona i rifiuti ha i suoi diritti
Il Garante della privacy ha di recente sanzionato un Comune per illiceità nel trattamento dei dati personali mediante dispositivi di videosorveglianza, ordinandogli di procedere al pagamento di euro 45.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per non aver fornito un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali; per aver agito in maniera non conforme ai principi di legge; per non aver tempestivamente definito i rapporti con le imprese incaricate del trattamento dei dati e per aver ritardato la designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (R.P.D.) e la pubblicazione dei dati di contatto relativi allo stesso, in violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (n. 679/2016).
L’aspetto interessante da rilevare riguarda l’intervento del Garante, sollecitato da un cittadino che ha presentato un reclamo, dichiarando di aver ricevuto alcuni verbali di contestazione di violazione amministrativa di un’ordinanza sindacale. Sanzioni ricevute per aver conferito erroneamente i rifiuti indifferenziati “come risulterebbe dalla visione dei filmati registrati mediante dispositivi video posti nei pressi dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti”.
Sulla base dei verbali notificati, lo stesso cittadino ha lamentato che gli accertamenti della violazione, attraverso la visione dei filmati, sarebbero avvenuti più di un mese dopo la data in cui gli stessi filmati erano stati registrati. Ha, altresì, lamentato l’assenza di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, essendo stato apposto un cartello informativo direttamente sul cassonetto, non facilmente visibile e privo dell’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite.
Occorre sottolineare che il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza (fissi o mobili) da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso. In tale quadro, la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali, quindi ai Comuni.
Il titolare del trattamento è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati: liceità, correttezza e trasparenza. Deve ancora adottare misure appropriate per fornire tutte le informazioni previste in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Ne consegue che i Comuni, nel caso dell’accertamento di illeciti amministrativi in materia di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, sanzionati ai sensi dell’art. 255 del d.lgs. 152/2006 o dalle ordinanze sindacali sulla gestione e il conferimento dei rifiuti urbani, in qualità di titolari del trattamento, in conformità al principio di responsabilizzazione, sono tenuti a valutare se, tenuto conto dello specifico contesto locale, il trattamento di dati personali mediante dispositivi video, ai fini dell’accertamento di tali violazioni, sia effettivamente necessario e proporzionato. In particolare, viene specificato che il ricorso alla videosorveglianza ai fini di tutela ambientale è ammesso “solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati”. Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il Comune, oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire anche delle “informazioni di secondo livello”, che devono “contenere tutti i previsti elementi obbligatori” ed “essere facilmente accessibili per l’interessato”. Il cartello di avvertimento (informazioni di primo livello) deve contenere i dati più importanti: finalità del trattamento, identità del titolare, esistenza dei diritti dell’interessato, informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. Ovvio che questo non significa assolutamente possibilità di abbandonare rifiuti ovunque tanto “la si può fare franca”, perché si tratta sempre di un’azione illegale. Il Comune tuttavia deve adottare i necessari provvedimenti sia per prevenire comportamenti sbagliati, sia per reprimere “legittimamente” quei comportamenti che deturpano l’ambiente urbano, arrecando danni a chi li compie e alla collettività.