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Lavoro ed Economia

Duro colpo ai stabilimenti balneari. Spiagge libere più libere

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il tar contro gli stabilimenti balneari ugento
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Nei giorni scorsi il Tar di Lecce si è espresso in merito al “Regolamento sul noleggio delle attrezzature da spiaggia” approvato dal Consiglio comunale di Ugento del 5 aprile u.s. (sentenza n. 929/2023), regolamento che riguarda soprattutto le spiagge libere.


Preliminarmente è utile osservare che la possibilità di posizionare ombrelloni/lettini/sdraio, concessa ai soli titolari di concessionari di attività idrosciatore e chioschi bar, non anche quindi agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, svolge una funzione pro – concorrenziale, migliorando, secondo i giudici leccesi, i servizi a favore dei bagnanti, ponendosi pertanto del tutto in linea con i principi costituzionali e comunitari a livello di tutela, promozione e valorizzazione della concorrenza.


Dinanzi ad un accertato fenomeno di “sistematica occupazione” abusiva da parte di alcuni operatori turistici di ampie aree di spiaggia libera lungo il litorale (fenomeno purtroppo esistente, non solo sul tratto ionico, ma anche su quello adriatico!), se vi è la necessità per la Pubblica amministrazione di procedere a sanzionare unicamente i soggetti responsabili, preservando quegli imprenditori che si sono dimostrati virtuosi, è facile comprendere l’impossibilità di garantire un servizio di vigilanza continuo h24 atto ad impedire abusi su aree destinate alla libera fruizione. Le diverse motivazioni inserite nel ricorso sono state rigettate dal Tribunale e dallo stesso nel merito puntualmente motivate.


In particolare, emerge un carattere quasi “sperimentale” del regolamento, perché evidentemente occorrerà attendere il termine dell’intera stagione balneare per comprendere se lo strumento abbia o meno fornito un utile contributo al fenomeno di forte disagio per gli utenti della spiaggia libera che decidono di non avvalersi dei servizi spiaggia resi dai titolari degli stabilimenti balneari, riscontrando, sempre secondo l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, notevoli difficoltà ad individuare porzioni di spiaggia libera per installare autonomamente le proprie attrezzature balneari, per la presenza di svariate attrezzature, molto spesso posizionare addirittura prima del loro effettivo utilizzo, da parte sia di titolari di stabilimenti balneari, che di soggetti non autorizzati.


Ulteriori elementi che è necessario evidenziare e che ben altrettanto chiaramente vengono esplicitati in sentenza si riferiscono all’iscrizione in apposito registro di chi potrà noleggiare le attrezzature da spiaggia (per un massimo di 100 lettini e 200 ombrelloni). Per il TAR, la norma del codice della navigazione (art. 68) è applicabile anche a quelle attività che si svolgono sul demanio. Anche all’attività di noleggio di attrezzature da spiaggia.


L’iscrizione costituisce per il Comune di Ugento una valida fonte di esercizio del potere riconosciutogli dalla legge. Non è riconoscibile invece il vantato indennizzo a favore dei titolari di SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) e/o di altre autorizzazioni (stabilimenti balneari) per il posizionamento di attrezzature balneari sulla spiaggia libera. Questo perché sono già in possesso di una concessione demaniale marittima che attribuisce una posizione legittimante per quel tratto di spiaggia oggetto di concessione. Ed infatti non sono stati riconosciuti pregiudizi sull’esercizio esclusivo della propria attività imprenditoriale all’interno della predetta spiaggia in concessione.


Sotto altro aspetto, i giudici hanno invalidato quanto palesato dalla società ricorrente nel ricorso relativamente alla critica delle ragioni in base alle quali il Comune di Ugento ha adottato il regolamento perché strettamente connesso a valutazioni di pura convenienza economica. Se sul piano giuridico si è quindi certamente dinanzi ad un interessante orientamento ed indirizzo del giudice amministrativo, occorrerà attendere comunque i futuri risvolti in quanto l’ultimo grado di giudizio potrà o meno celebrarsi presso il Consiglio di Stato qualora la società ricorrente propenda o meno per il ricorso all’ultimo grado di giudizio.


Una battaglia legale quindi non ancora chiusa, ma che per il momento registra un vantaggio dell’Amministrazione comunale.

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