Autovelox di Galatina: Annullati Verbali per Eccesso di Velocità, tra Omologazione e Segnalazione
Lecce – Il Giudice di Pace di Lecce, con ben tre sentenze emesse a ottobre 2025, ha annullato una serie di verbali per eccesso di velocità elevati dalla Polizia Locale di Galatina. Le decisioni, scaturite dai ricorsi proposti dall’Avv. Libera Micaela Francioso, mettono in luce gravi carenze nella gestione e nel funzionamento degli autovelox nel Basso Salento, in particolare quelli installati sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli.
La sentenza n. 5367/2025, pubblicata l’8 ottobre, ha accolto l’opposizione relativa a un verbale rilevato dal misuratore di velocità fisso PHOTORED F17DR al KM 14+940, direzione Nord. Il Giudice di Pace Avv. Rochira Cosimo ha evidenziato la mancanza del contratto di appalto tra il Comune di Galatina e la ditta, delle verifiche e delle tarature richieste. Ha inoltre sottolineato come l’assenza di contestazione immediata impedisca di provare l’infrazione, l’omologazione e il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, richiamando la Cassazione n. 10505/2024 e n. 10365/2025, quest’ultima concernente i sequestri dei rilevatori elettronici. Cruciale l’obbligo di certificazione di taratura da parte di centri SIT o equivalenti europei.
Pochi giorni dopo, la sentenza n. 5419/2025, del 10 ottobre, a firma del Giudice di Pace Avv. Maria Incoronata Goffredo, ha ribadito l’importanza della preventiva segnalazione delle postazioni di controllo. Secondo la normativa (art. 142 C.d.S., comma 6 bis), l’avviso della presenza degli autovelox è un requisito imperativo, volto a garantire la sicurezza stradale ed evitare l’effetto sorpresa. La Pubblica Amministrazione non ha fornito prova sufficiente di tale segnalazione, rendendo la contestazione nulla.
Il giudice ha inoltre ripreso il richiamo della Corte Costituzionale n. 113/115, che dichiara l’illegittimità delle apparecchiature non sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura da parte di organi terzi e autorizzati, e non dalla ditta aggiudicataria. Un punto fondamentale è la distinzione tra approvazione e omologazione: mentre la prima verifica la conformità generale, l’omologazione accerta la rispondenza e l’efficacia specifica dell’oggetto alle prescrizioni regolamentari. Il dispositivo Photored F17DR, essendo solo approvato e non omologato, non offre una prova certa della sua corretta funzionalità, rendendo il verbale privo della fondatezza essenziale.
La terza pronuncia, la sentenza n. 5591/2025 del 16 ottobre, del Giudice di Pace Avv. Anna Maria Cosi, ha rafforzato ulteriormente questi principi. L’accertamento basato sul dispositivo F17DR sulla SS 101 è stato contestato per inidoneità dello strumento. Il Comune ha prodotto solo un decreto di approvazione, mentre la Corte di Cassazione (ord. 10505-24 e sent. 20913-24) ha chiarito la necessità dell’omologazione, che è una procedura tecnica che assicura la perfetta funzionalità. Il certificato presentato era generico, non consentendo l’identificazione specifica del dispositivo installato sulla SS 101, né attestando la sua taratura al momento dell’installazione e nelle condizioni ambientali del sito.
Queste sentenze dal Tribunale di Lecce rappresentano un monito significativo per le amministrazioni locali del Salento, che fanno largo uso di sistemi di rilevamento della velocità. Sottolineano l’importanza della trasparenza amministrativa, della conformità alle normative e della tutela dei diritti dei cittadini, mettendo in evidenza come l’onere della prova sulla legittimità degli accertamenti gravi sempre sull’ente sanzionatore. Per i guidatori del territorio salentino, si apre uno spiraglio di maggiore tutela contro accertamenti che non rispettano appieno i criteri di legge.