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Accolto il ricorso del Toma Maglie: Ugento perde a tavolino

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Nella riunione del 26 settembre 2023, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito da un team di legali e dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Mauro Zito, ha emesso una serie di decisioni relative a una controversia nel Campionato Eccellenza C11. La decisione riguarda la partita del 10 settembre 2023 tra UGENTO e A. TOMA MAGLIE.

Il Caso

La società ASD A. TOMA MAGLIE aveva presentato un ricorso, sostenendo che il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO, tesserato per l’ASD UGENTO, aveva partecipato alla partita senza aver scontato una squalifica di una giornata, risultante da una recidiva in ammonizione nella stagione precedente. Inoltre, l’ASD A. TOMA MAGLIE aveva sostenuto che il calciatore, essendo ormai “fuori quota” per il Campionato Juniores, non avrebbe più dovuto essere considerato idoneo per questa categoria.

La Decisione

Il Giudice Sportivo ha esaminato attentamente la documentazione ufficiale e ha constatato che il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO aveva effettivamente ricevuto una squalifica di una giornata per recidiva in ammonizione nella stagione precedente. Tuttavia, nella stagione attuale, il calciatore poteva partecipare al Campionato Juniores come “fuori quota” secondo le regole stabilite dal Comitato Regionale Puglia.

In base a questa considerazione, il Giudice Sportivo ha ritenuto che il calciatore non avesse scontato la squalifica in conformità con l’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). Secondo il comma 7 di tale articolo, un calciatore squalificato che cambia squadra o categoria di appartenenza deve scontare la residua squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova categoria di appartenenza. Pertanto, il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO era in posizione irregolare nella partita in oggetto.

Di conseguenza, il Giudice Sportivo ha preso la seguente decisione:

  1. Ha accolto il ricorso dell’ASD A. TOMA MAGLIE.
  2. Ha dichiarato che il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO dell’ASD UGENTO era in posizione irregolare nella partita in questione.
  3. Ha inflitto alla ASD UGENTO la punizione sportiva della perdita della partita con il risultato di 0-3 a favore dell’ASD A. TOMA MAGLIE, in base all’articolo 10 del C.G.S.
  4. Ha squalificato il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO dell’ASD UGENTO per una giornata, in conformità con l’articolo 21 del C.G.S.

La controversia è stata risolta a favore dell’ASD A. TOMA MAGLIE, che ha ottenuto la vittoria nella partita e la squalifica del calciatore avversario per una giornata. Tale decisione avrà sicuramente un impatto sulla classifica del Campionato, con il Manduria che ora rimane da solo al comando.

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Videomaker, Fotografo, Giornalista ed esperto di marketing digitale. Tutto questo dopo aver vissuto dieci anni a Bologna ed esser tornato in Salento. Oggi dirigo la redazione di Ozanews, la comunicazione di Ugento Calcio e le iniziative di Officine Multimediali ETS mentre continuo a lavorare per i miei clienti storici.