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Cronaca

Lecce, Giudice di Pace: autovelox Galatina su SS 101 illegittimi

Importanti sentenze del Giudice di Pace di Lecce dichiarano illegittimi i verbali degli autovelox di Galatina sulla SS 101. La ragione? Mancanza di omologazione dei dispositivi. Scopri le implicazioni per gli automobilisti del Salento.

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Il Giudice di Pace di Lecce ha dichiarato illegittimi i verbali rilevati dagli autovelox installati dal Comune di Galatina sulla SS 101. Tre sentenze, emesse anche in data 4 giugno 2026, hanno accolto i ricorsi presentati, condannando in due casi l’amministrazione comunale alla refusione delle spese processuali.

Le decisioni del Giudice di Pace Dott. Raffaele Carluccio, come quella relativa al procedimento R.G. n. 947/2025 (Sentenza n. 3540/2026), si basano sulla mancata omologazione del dispositivo elettronico utilizzato. I ricorsi sono stati presentati dallo studio legale dell’Avv. Libera Micaela Francioso di Casarano.

La distinzione tra omologazione e approvazione

Il punto centrale delle sentenze riguarda la distinzione tra “approvazione” e “omologazione” degli autovelox. Nello specifico, il dispositivo denominato “Photored F17Dr”, utilizzato dal Comune di Galatina, è risultato essere stato solo approvato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 257 del 27/04/2016, ma non omologato.

La giurisprudenza, richiamata dalle sentenze del Giudice di Pace di Lecce e supportata anche da pronunce del Tribunale di Lecce e della Corte di Cassazione (tra cui Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505), stabilisce che l’omologazione e l’approvazione sono due provvedimenti amministrativi distinti, come previsto dall’art. 192 del D.P.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Mentre l’omologazione certifica la rispondenza e l’efficacia del dispositivo alle prescrizioni stabilite, l’approvazione si riferisce a elementi per i quali il regolamento non fissa caratteristiche fondamentali. L’articolo 142, comma 6, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) richiede espressamente che le apparecchiature per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità siano “debitamente omologate”.

Implicazioni delle sentenze

Di conseguenza, l’utilizzo di uno strumento solo approvato non è sufficiente a fornire la prova della responsabilità del conducente. Le sentenze evidenziano che spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Queste pronunce potrebbero avere implicazioni per altri verbali elevati con lo stesso tipo di dispositivo sulla SS 101 e in altre aree del Salento, qualora si riscontri la medesima problematica relativa alla mancanza di omologazione.

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