Discarica Burgesi, il TAR rinvia al merito: «Questione complessa, la salute dei cittadini al centro»

Si è svolta lo scorso 3 settembre, presso il TAR di Bari, l’udienza in Camera di Consiglio sui ricorsi presentati dai Comuni di Presicce-Acquarica e Ugento contro il provvedimento dell’AGER Puglia che autorizza il conferimento di rifiuti nella discarica di Burgesi, collegata all’impianto di biostabilizzazione.

Al fianco delle amministrazioni locali si è costituito anche il Comitato “No Burgesi”, affidando la propria difesa all’avvocato Giacomo Massimo Ciullo e presentando un intervento ad adiuvandum a sostegno dei ricorsi contro Regione Puglia, AGER e la società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.u.r.l., concessionaria della gestione dell’impianto.

La decisione del TAR

Il Collegio giudicante non si è espresso sulla richiesta di sospensiva, rinviando la questione alla fase di merito. Durante l’udienza, il Presidente del TAR ha sottolineato la complessità del caso e l’impatto che esso può avere sul destino e sulla salute delle comunità locali. Riconosciuta anche la rilevanza dell’intervento del Comitato, che ha contribuito a dimostrare la sensibilità e l’interesse collettivo sul tema.

L’avv. Ciullo ha chiesto inoltre l’adozione di un’ordinanza istruttoria per disporre accertamenti indipendenti sugli effetti ambientali e sanitari dell’impianto, invocando un’analisi terza e imparziale. Il Presidente ha ritenuto la richiesta meritevole di considerazione, ma ha chiarito che potrà essere valutata solo nella fase di merito.

Al termine della seduta è stato annunciato che prossimamente verrà fissata un’udienza pubblica, data l’urgenza e la rilevanza della vicenda. Intanto, mentre la Regione Puglia non si è costituita in giudizio, le difese di AGER e della società Progetto Ambiente Lecce S.u.r.l. hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e dell’intervento delle associazioni.

La voce del Comitato

«Il rinvio al merito è per noi un segnale positivo» – ha dichiarato Antonio Nuzzo, referente del Comitato “No Burgesi”. «Il TAR ha riconosciuto la complessità della vicenda e la sua rilevanza per la salute dei cittadini. Continueremo a vigilare e a batterci, certi che la verità sull’impatto della discarica emergerà con chiarezza».

Il Comitato ribadisce il proprio impegno costante nella difesa del territorio e invita cittadini e istituzioni a mantenere alta l’attenzione su una vertenza che tocca da vicino salute pubblica e tutela ambientale.

Comitato No Burgesi, nuovo ricorso al TAR

Il testo completo del comunicato stampa

Il Comitato “NO Burgesi” comunica che in data 14 luglio 2025 è stato notificato dal legale incaricato Avv. Giacomo Massimo Ciullo il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari (R.G.N 763/2025) in quanto Atto di Intervento ad Adiuvandum aderente al ricorso presentato dal comune di Presicce-Acquarica contro Regione Puglia, Ager Puglia e nei confronti di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.U.R.L. per l’annullamento

degli effetti della Deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 130 dell’11.02.2025 e le recenti iniziative dell’AGER di cui la nota AGER Puglia prot. N.3355 del 01.07.2025 che sancisce la ripartenza della discarica Burgesi. Tale iniziativa è stata voluta da tutti i membri del comitato, formato e sostenuto da più di 40 associazioni, gruppi locali e cittadini.

Il ricorso è stato presentato a nome di diverse associazioni membri del comitato “No Burgesi” avendo titolo legale, ossia

• PRO LOCO DI PRESICCE APS (Presicce-Acquarica),

• PRO LOCO DI ACQUARICA DEL CAPO APS (Presicce-Acquarica),

• PRO LOCO DI LIDO MARINI APS (Ugento)

• PRO LOCO DI UGENTO E MARINE APS (Ugento)

• ASSOCIAZIONE PRO LOCO GEMINI – T. SAN GIOVANNI – TORRE

MOZZA “BEACH” – APS (Gemini, Ugento)

• AMANTI DELLA NATURA APS (Gemini, Ugento)

• ASSOCIAZIONE CULTURALE “CELSORIZZO” – APS (Presicce-Acquarica)

• TERRÀMJA SOCIAL EXPERIENCE – APS (Presicce-Acquarica)

• CENTRO STUDI LEONARDO LA PUMA – APS (Presicce-Acquarica),

• ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI – APS (Gemini, Ugento)

• ATTIVAMENTE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE UGENTO (Ugento).

In coerenza con i motivi della sua fondazione, il Comitato “No Burgesi”, formato e sostenuto da più di 40 associazioni, gruppi locali e cittadini, procede con tutti i mezzi e per tutte le vie legali esistenti e possibili al fine di far valere i diritti dei cittadini e realizzare

i tre obiettivi predefiniti :

1) L’annullamento della Delibera regionale n. 130 e dei suoi effetti

2) La chiusura definitiva di tutte le discariche ed impianto di Burgesi

3) Bonifica delle due discariche presenti nel sito.

Andiamo avanti con questo ulteriore passo per un cammino che ha una sola direzione, quella della libertà dei salentini di scegliere il loro destino senza alcuna imposizione o ingiustificabile decisione presa nei palazzi vicini o lontani.

Al via altre costruzioni nelle aree costiere di Ugento

Consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato sulla possibilità di edificare nelle aree costiere.

Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso tre sentenze (n. 6937/2023, n. 7065/2023, n. 7067/2023) che hanno confermato e chiarito l’inapplicabilità dei vincoli paesaggistici imposti dal PPTR per le aree costiere, urbanizzate e ricomprese nelle Zone B, da parte degli strumenti urbanistici locali. Questa decisione segna un importante punto di svolta riguardo alla possibilità di edificare in queste zone costiere.

Il verdetto del Consiglio di Stato è stato accolto con grande soddisfazione da sedici privati, assistiti dagli avvocati Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, i quali erano interessati dalle decisioni del TAR Lecce in primo grado. Inizialmente, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva riconosciuto il carattere edificatorio di porzioni di territorio costiero facenti parte di consolidati tessuti urbani.

Tuttavia, sia il Ministero della Cultura che la Regione Puglia avevano presentato appelli chiedendo la riforma di tali decisioni, i quali sono stati successivamente rigettati dal Consiglio di Stato.

Le aree coinvolte in questa controversia si trovano nelle località balneari di Lido Marini (Ugento), Capilungo (Alliste) e Mancaversa (Taviano).

Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha rilasciato queste aree dalla morsa del piano paesaggistico, che le considerava inedificabili, e ha quindi dato il via libera agli interventi costruttivi. In particolare, i sedici privati ​​coinvolti potranno procedere con la realizzazione di un complesso condominiale di venti appartamenti a Lido Marini e di singole abitazioni a Capilungo e Mancaversa.

L’implicazione di questa sentenza pratica potrebbe avere un impatto significativo sulle edilizie ancora in corso di istruttoria nelle aree costiere. Nonostante le decisioni del Consiglio di Stato abbiano chiarito la possibilità di considerare edificabili i territori costieri, rimane ancora da vedere come questo nuovo orientamento influenzerà i processi decisionali futuri e le pratiche di urbanizzazione in queste zone delicate.

È importante sottolineare che la questione della costruzione nelle aree costiere è un tema complesso e controverso. Molte località ambientaliste e difensori del paesaggio marittimo potrebbero vedere questa sentenza come una minaccia per l’ambiente e la bellezza naturale di queste. D’altra parte, ci sono anche argomentazioni a favore della pianificazione urbanistica e dello sviluppo delle zone costiere per fini turistici ed economici.

In conclusione, l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato sulla possibilità di edificare nelle aree costiere segna un passo significativo verso una maggiore chiarezza giuridica riguardo a questa complessa questione. Tuttavia, sarà importante monitorare attentamente gli impatti degli sviluppi futuri e considerare attentamente gli ambientali e sociali di eventuali interventi edilizi in queste preziose zone costiere. L’equilibrio tra lo sviluppo urbano e la conservazione del patrimonio naturale dovrà essere gestito con cura per garantire un futuro sostenibile per queste meravigliose località balneari.

Duro colpo ai stabilimenti balneari. Spiagge libere più libere

Nei giorni scorsi il Tar di Lecce si è espresso in merito al “Regolamento sul noleggio delle attrezzature da spiaggia” approvato dal Consiglio comunale di Ugento del 5 aprile u.s. (sentenza n. 929/2023), regolamento che riguarda soprattutto le spiagge libere.


Preliminarmente è utile osservare che la possibilità di posizionare ombrelloni/lettini/sdraio, concessa ai soli titolari di concessionari di attività idrosciatore e chioschi bar, non anche quindi agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, svolge una funzione pro – concorrenziale, migliorando, secondo i giudici leccesi, i servizi a favore dei bagnanti, ponendosi pertanto del tutto in linea con i principi costituzionali e comunitari a livello di tutela, promozione e valorizzazione della concorrenza.


Dinanzi ad un accertato fenomeno di “sistematica occupazione” abusiva da parte di alcuni operatori turistici di ampie aree di spiaggia libera lungo il litorale (fenomeno purtroppo esistente, non solo sul tratto ionico, ma anche su quello adriatico!), se vi è la necessità per la Pubblica amministrazione di procedere a sanzionare unicamente i soggetti responsabili, preservando quegli imprenditori che si sono dimostrati virtuosi, è facile comprendere l’impossibilità di garantire un servizio di vigilanza continuo h24 atto ad impedire abusi su aree destinate alla libera fruizione. Le diverse motivazioni inserite nel ricorso sono state rigettate dal Tribunale e dallo stesso nel merito puntualmente motivate.


In particolare, emerge un carattere quasi “sperimentale” del regolamento, perché evidentemente occorrerà attendere il termine dell’intera stagione balneare per comprendere se lo strumento abbia o meno fornito un utile contributo al fenomeno di forte disagio per gli utenti della spiaggia libera che decidono di non avvalersi dei servizi spiaggia resi dai titolari degli stabilimenti balneari, riscontrando, sempre secondo l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, notevoli difficoltà ad individuare porzioni di spiaggia libera per installare autonomamente le proprie attrezzature balneari, per la presenza di svariate attrezzature, molto spesso posizionare addirittura prima del loro effettivo utilizzo, da parte sia di titolari di stabilimenti balneari, che di soggetti non autorizzati.


Ulteriori elementi che è necessario evidenziare e che ben altrettanto chiaramente vengono esplicitati in sentenza si riferiscono all’iscrizione in apposito registro di chi potrà noleggiare le attrezzature da spiaggia (per un massimo di 100 lettini e 200 ombrelloni). Per il TAR, la norma del codice della navigazione (art. 68) è applicabile anche a quelle attività che si svolgono sul demanio. Anche all’attività di noleggio di attrezzature da spiaggia.


L’iscrizione costituisce per il Comune di Ugento una valida fonte di esercizio del potere riconosciutogli dalla legge. Non è riconoscibile invece il vantato indennizzo a favore dei titolari di SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) e/o di altre autorizzazioni (stabilimenti balneari) per il posizionamento di attrezzature balneari sulla spiaggia libera. Questo perché sono già in possesso di una concessione demaniale marittima che attribuisce una posizione legittimante per quel tratto di spiaggia oggetto di concessione. Ed infatti non sono stati riconosciuti pregiudizi sull’esercizio esclusivo della propria attività imprenditoriale all’interno della predetta spiaggia in concessione.


Sotto altro aspetto, i giudici hanno invalidato quanto palesato dalla società ricorrente nel ricorso relativamente alla critica delle ragioni in base alle quali il Comune di Ugento ha adottato il regolamento perché strettamente connesso a valutazioni di pura convenienza economica. Se sul piano giuridico si è quindi certamente dinanzi ad un interessante orientamento ed indirizzo del giudice amministrativo, occorrerà attendere comunque i futuri risvolti in quanto l’ultimo grado di giudizio potrà o meno celebrarsi presso il Consiglio di Stato qualora la società ricorrente propenda o meno per il ricorso all’ultimo grado di giudizio.


Una battaglia legale quindi non ancora chiusa, ma che per il momento registra un vantaggio dell’Amministrazione comunale.

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